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Ristrutturazioni, cedi la detrazione e paghi la metà

  • Immagine del redattore: Tecnocasarivoltadadda
    Tecnocasarivoltadadda
  • 21 dic 2019
  • Tempo di lettura: 3 min

Devi installare un condizionatore o fare qualsiasi altro lavoro che comporti un risparmio energetico? Da oggi sarà possibile cedere la detrazione (quella del 50% in dieci anni) all’impresa o al professionista che ti fa il lavoro e pagare così solo la metà del suo costo. Ecco come si fa.


Il decreto Crescita ha introdotto la possibilità di cedere ai fornitori anche indiretti dei beni e servizi collegati ad interventi di ristrutturazione edilizia che comportano un risparmio energetico e che danno diritto alla detrazione del 50% della spesa sostenuta. Se devi fare una ristrutturazione che comporta un risparmio energetico, quindi, puoi cedere la detrazione a chi fa il lavoro e pagare subito la metà. In ogni caso non è possibile cedere la detrazione a istituti di credito, finanziarie o amministrazioni pubbliche.

Lo sconto deve esser applicato direttamente in fattura dal fornitore ed è pari al 50% del totale della spesa, comprensiva di Iva. In caso di più fornitori si considera comunque il totale della spesa per il raggiungimento dei limiti di detrazione, che poi deve esser diviso pro quota sulle fatture di ognuno di essi. Il fornitore deve confermare sul sito dell’Agenzia delle entrate lo sconto praticato e il credito che ha così ottenuto e che recupererà in 10 anni. Anche il fornitore può, a sua volta, cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni o servizi, ma rimangono in ogni caso escluse le cessioni a istituti di credito o intermediari finanziari.

Come ottenere lo sconto

Se vuoi ottenere lo sconto del 50% direttamente nella fattura rilasciata dal fornitore, dopo esserti accordato con lui, devi comunicare la decisione all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

A partire dal 16 ottobre, la comunicazione all’Agenzia deve essere fatta loggandosi nella propria area personale utilizzando SPID o il proprio PIN dell’Agenzia delle entrate e seguendo il percorso trovi la funzione per la compilazione della comunicazione di cessione sotto la voce “servizi per” cliccando su “comunicare”.

Tieni a portata di mano i dati catastali dell’immobile su cui hai fatto l’intervento di ristrutturazione, il codice fiscale e la corretta denominazione del fornitore cui stai cedendo la detrazione.

In alternativa puoi presentare il modello cartaceo compilato agli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate oppure inviarlo tramite PEC insieme a una copia del tuo documento d’identità.

Ricorda di conservare comunque tutta la documentazione relativa all’intervento detraibile alla cessione del credito per almeno 15 anni, in questo modo sei sicuro di avere tutto ciò che è necessario presentare in caso di controllo della spettanza della detrazione da parte dell’Agenzia.

Quali detrazioni puoi cedere?

Stiamo parlando delle detrazioni che si recuperano in dieci anni su una spesa massima di 96.000 euro e che riguardano:

opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10%, purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria che utilizzino pannelli solari piani;impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in questo ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l’unità immobiliare;apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari;trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%. Sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare.

 
 
 

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